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III C. D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Un mondo migliore nasce dove c'è l'impegno di ognuno a renderlo migliore

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2 Dicembre, 2013

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2 Dicembre, 2013

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“La privacy tra i banchi di scuola”

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

La privacy tra i banchi di scuolaA questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.

Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.

Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il “corretto trattamento dei dati personali”. Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

La guida del Garante privacy

Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni “di servizio” (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

L’opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all’Ufficio stampa, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, e-mail: ufficiostampa@garanteprivacy.it, oppure scaricato in formato elettronico dal sito Internet www.garanteprivacy.it

Per maggiori informazioni visita il sito del garante QUI

2 Dicembre, 2013

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Organigramma personale ATA a.s. 2013/2014

2 Dicembre, 2013

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Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 34 – Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

29 Novembre, 2013

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Direttive, programmi, circolari, istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta (vedi Codice disciplinare).

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

29 Novembre, 2013

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8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.

29 Novembre, 2013

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Via nazionale delle Puglie,105 | 80013 | Casalnuovo di Napoli (NAPOLI)



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21 Novembre, 2013

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Codice Disciplinare ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 150/09 e Codice di comportamento del dipendente ai sensi dell’art. 91/92 CCNL  – Integrazione del Codice Disciplinare

Ai sensi dell’Art. 1 D lgs 165/01; Art. 21 L. 69/09; Art. 11 D L 150/09

ASSENZE E PRESENZE del personale scolastico
Normativa Vigente
Secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” – sono pubblicate mensilmente le percentuali di assenza di tutto il personale in servizio nell’Amministrazione centrale e periferica.

ORGANIZZAZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” – sono messi on-line i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e i curricula dei dirigenti.

RETRIBUZIONE Dirigente Scolastico
Secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” – sono pubblicati gli importi retributivi desunti dai contratti individuali di lavoro.

In allegato le assenze del personale scolastico relative all’anno 2012-2013

20 Novembre, 2013

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