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III C. D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

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19 Marzo, 2020

Pubblicato in: ALBO PRETORIO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | NEWS, DISPOSIZIONI GENERALI, NEWS, SEZIONE COVID

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12 Ottobre, 2018

Pubblicato in: DISPOSIZIONI GENERALI

Obiettivi di accessibilità

31 Marzo, 2017

Pubblicato in: Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Il sito mira ad essere accessibile nel rispetto degli standard del W3C e dei principi sia della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sia delle WCAG 2.0 e di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.

Accessibilità vuol dire “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie immagine accessibilita
Il sito mira ad essere accessibile nel rispetto degli standard del W3C e dei principi sia della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 sia delle WCAG 2.0 e di quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.

Accessibilità vuol dire “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”

Il presente sito ha deciso di aderire alle norme della Legge dello Stato Italiano c.d. Stanca ( L. 4/2004) in materia di accessibilità.

Quello che preme sottolineare è il concetto di “assenza di discriminazioni”: ciò vuol dire che non occorre tenere conto soltanto delle necessità delle persone portatrici di gravi disabilità, ma anche di quelle di chi, per ragioni legate allo stato di salute o all’età, a mezzi tecnologici particolarmente obsoleti o a una scarsa competenza informatica, potrebbe avere problemi nel reperire informazioni e averne rapido, immediato e semplice accesso.

Obiettivi di accessibilità: L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

Scarica gli Obiettivi di accessibilità 2013 dell’I.C. di Castellucchio – in elaborazione – (pdf, 409 kb)

Il codice è standard XHTML 1.0 Strict raccomandato dal W3C. Si utilizzano prevalentemente fogli di stile CSS per una migliore separazione dei contenuti dalla loro rappresentazione grafica ed una migliore accessibilità. Vengono rispettati i 22 requisiti definiti nel DM 8 luglio 2005, allegato A.

Riassumiamo alcuni dei parametri e regole rispettate in questo sito:

Il contenuto informativo e le funzionalità presenti in ogni pagina sono fruibili nei vari browser esistenti;
Le pagine sono navigabili anche con il solo uso della tastiera e l’impiego di una normale abilità;
Tutte le pagine del sito sono ad impaginazione liquida: qualsiasi sia la risoluzione video dell’utente il sito si adatta automaticamente alla risoluzione.
Ogni immagine avente contenuto informativo presenta descrizione alternativa testuale equivalente.
I contenuti informativi di eventuali file audio e video sono fruibili anche in forma testuale;
I contenuti testuali della pagina sono fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per variare la grandezza dei caratteri;
I contenuti e le funzionalità della pagina sono ancora fruibili, anche in modalità diverse, in caso di disattivazione dei fogli di stile, script e applet ed altri oggetti di programmazione;
I contenuti e le funzionalità continuano a essere disponibili con un browser testuale e i medesimi contenuti mantengono il proprio significato d’insieme e la corretta struttura semantica;
Per favorire la leggibilità del sito anche in presenza di disabilità nella percezione dei colori sono rispettate le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo, secondo gli algoritmi suggeriti dall’attuale normativa.
vigiliremo sulla conformità del sito ai requisiti di accessibilità in vigore, provvedendo a rimuovere eventuali problemi rilevati o segnalati dagli utenti;
non pubblicheremo pdf immagine prodotti internamente;
non pubblicheremo (o linkeremo a) pdf immagine prodotti da altre amministrazioni, se non in caso di particolari e motivate urgenze, impegnandoci a convertirli in formato testuale entro 24 ore;
cureremo la formazione interna del personale alla produzione di contenuti e documenti accessbili;
arricchiremo progressivamente i contenuti multimediali pubblicati di descrizioni testuali in grado di informare circa il loro contenuto: sintesi, presentazione, pdf testuale, o  sottotitolazione)

Nonostante l’estrema attenzione posta nella realizzazione del sito non è possibile escludere con certezza, anche a causa dell’ampiezza del portale e della molteplicità dei contenuti, che alcune pagine siano ancora non perfettamente accessibili ad alcune categorie di utenti. In questo caso ci scusiamo fin d’ora e vi preghiamo di segnalarci ogni irregolarità riscontrata al fine di consentirci di eliminarla nel più breve tempo possibile. Realizzare un sito accessibile è un percorso che porta a continui miglioramenti necessari a garantire la più ampia accessibilità ai contenuti.

Tra gli allegati pubblicati prima del 3 maggio 2010 è possibile che siano presenti pdf provenienti da altre amministrazioni e costituiti da sole immagini e, quindi, non accessibili.

Invitiamo le persone che hanno incontrato difficoltà o barriere alla fruizione di alcuni contenuti di segnalarle scrivendo a info@terzocircolocasalnuovo.it

13 Dicembre, 2013

Pubblicato in: Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

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1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 38 – Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 36 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

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1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE




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