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III C. D. "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Un mondo migliore nasce dove c'è l'impegno di ognuno a renderlo migliore

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Art. 29 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1 Dicembre, 2013

Pubblicato in: OLD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE







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